Tempistica della surrogazione prima del decreto anticrisi : Tutti ricordiamo che una fra le tante norme emanate dall'ex ministro samuele bersani, al fine di creare concorrenza e competizione tra le banche, fu quella della introduzione della cosìddetta portabilità dei mutui o surrogazione del contratto di mutuo, cioè quella procedura attraverso la quale il debitore-mutuatario trasferisce il proprio mutuo da una banca ad un'altra banca qualora quest'ultima gli offra condizioni economiche migliori (cfr.
decreto bersani liberalizzazione mutui). Le banche e/o finanziarie sono state sempre restie nell'applicare la surrogazione del mutuo ed all'inizio adducevano come scusa che la procedura andava a rilento perchè ancora in rodaggio. Tuttavia la realtà è un'altra: le banche, tutte, hanno usato puro ostruzionismo allo scopo di disincentivare al massimo i consumatori dal surrogare-trasferire il mutuo presso le consorelle, in quanto questo comportamento avrebbe portato ad un calo generalizzato degli utili derivante dai minori interessi passivi sui mutui. Questo è talmente vero che, oggi, a distanza di quasi tre anni dalla introduzione dalla surroga, si è resa necessaria un'altra norma che, prevedendo un risarcimento in capo al consumatore-cliente, obbliga di fatto la banca a trasferire il mutuo entro tempi ragionevoli (trenta gg.), pena il risarcimento. In sostanza, prima, la banca non negava la surrogazione, ma poneva in essere cavilli tali da far desistere, in alcuni casi, il cliente dal trasferire il mutuo. Per inciso, un istituto (che non citiamo) addirittura è arrivato a prendersi otto mesi prima di dare il via libera alla surrogazione.
Decreto anticrisi : obbligo di risarcimento e ritardo surrogazione : Per ovviare alla lentezza ostruzionistica delle banche e/o finanziarie, il ministro pro-tempore giulio tremonti ha introdotto, all'interno del decreto legge anticrisi, una norma che integra la riforma bersani. Precisamente, al comma 3 dell'art. 2 del decreto anticrisi (diventato legge definitivamente l'1 agosto 2009), giulio tremonti ha statuito un risarcimento danno ope legis nella ipotesi che la procedura di trasferimento del mutuo si protragga oltre i trenta giorni. Nella specie, in caso di ritardo nella procedura di surroga, il cliente-debitore, superati i 30 giorni, ha diritto ad essere risarcito con una somma equivalente all'1% del valore del mutuo per ogni mese di ritardo o frazione di mese.
Decorrenza dei trenta giorni e obbligato al risarcimento : Circa la identificazione del termine cui far iniziare la decorrenza dei 30 giorni utili al trasferimento del mutuo, esso viene stabilito dal momento in cui la nuova banca notifica alla vecchia la volontà del cliente di surrogare o trasferire il mutuo. Maturati 31 giorni, il consumatore ha il diritto di ricevere l'1% del mutuo a titolo di risarcimento; superati i 61 gg. il 2%, superati i 91 gg. il 3% ... e così via. Dal 1-8-09 difficilmente qualche banca impiegherà 8 mesi per trasferire il mutuo?! Pena il pagamento del 7% del valore dello stesso! Circa l'obbligo di risarcire il cliente spetta comunque alla banca cedente, cioè la vecchia banca, che tuttavia potrà rivalersi sulla nuova se dimostra che il ritardo nella surroga è dovuto a cause attribuibili alla nuova banca.