
Riportiamo prima di tutto la definizione di contratto di mutuo così come prevista dal nostro ordinamento all'articolo 1813 del codice civile:
il predetto art. definisce il mutuo come quel contratto col quale una parte ( chiamata mutuante ) consegna all'altra ( detta mutuatario ) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.

Formalmente il contratto o atto di mutuo regolato dall'art. 1813 sarebbe ( ed in realtà è ) un contratto a titolo gratuito in base al quale è prevista la restituzione in toto di quanto dato da parte del mutuatario.
In pratica a delineare la definizione di mutuo così come la conosciamo è sempre il codice civile che all'art. 1815 prevede gli interessi a favore del mutuante come corrispettivo per la cosa data in prestito e dal successivo art. 1819 che prevede la restituzione rateale di quanto dato in prestito.

Dall'amalgama dei tre articoli predetti possiamo dare una moderna definizione finanziaria di mutuo come quel contratto o atto il virtù del quale una parte ( mutuante - banca ) dietro correspettivo di interessi, consegna all'altra parte ( mutuatario - impresa o privato ) una somma di denaro, obbligandosi quest'ultima alla restituzione rateale predeterminata.

Oggi, dal punto di vista finanziario, il contratto di mutuo è per definizione il più importante contratto di prestito o finanziamento al quale aziende e privati si affidano per ottenere liquidità con il vincolo della destinazione nel medio e lungo periodo. Tutto il contratto di mutuo è regolato da precise leggi a tutela del credito e risparmio alle quali ogni atto rogato deve attenersi pena la nullità.